giovedì 6 giugno 2013

Nullo il contratto con la banca per il collocamento titoli senza recesso nei 7 giorni

I contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli dei risparmiatori, conclusi al di fuori della sede dell’intermediario, sono sospesi per sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto stesso: entro infatti tale termine, l’investitore può decidere se recedere o meno dall’accordo, senza spese né corrispettivo, comunicandolo al promotore finanziario o all’intermediario (la banca).

In altre parole, il cliente deve essere sempre messo nella condizione di esercitare il diritto di recesso nei confronti dell’Istituto di credito.
Occorre inoltre che tale facoltà di recesso sia espressamente indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore e nelle proposte contrattuali effettuate fuori dai locali commerciali, a pena di nullità del contratto.

Tale previsione – affermano le Sezioni Unite della Cassazione in una recente e innovativa sentenza [1] – non si applica solo ai “contratti di collocamento” in senso stretto, ma anche a qualsiasi altra operazione in virtù della quale l’intermediario offra in vendita a clienti non professionali strumenti finanziari al di fuori della propria sede.

La banca dunque deve garantire sempre il diritto di recesso al risparmiatore nell’ambito della vendita di prodotti finanziari effettuata fuori dalla sede dell’intermediario, e ciò anche se il contratto non è stato sottoscritto nell’ambito di un servizio di collocamento che la banca presta all’emittente o all’offerente i titoli, ma in esecuzione di un servizio d’investimento diverso.

Tale diritto di recesso deve riguardare, inoltre, le singole operazioni poste in essere dal cliente e non la stipula del contratto-quadro.

Dalla nuova sentenza della Suprema Corte emerge, dunque, un livello elevato di tutela del risparmiatore: tutela estesa a tutte le volte in cui l’investimento non è frutto di una sua deliberata scelta, ma del fatto che egli è stato raggiunto dall’intermediario in luoghi diversi dalla sede di quest’ultimo.

[1] Cass. sent. n. 13905/2013 del 3.06.2013

(articolo di redazione di www.laleggepertutti.it)

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